E' una norma di tutela del cittadino: la giustizia non può accanirsi contro un cittadino che è già stato giudicato per una accusa. Questo perché esistono tre gradi di giudizio, al termine dei quali si può uscire colpevoli o innocenti, e quello è il giudizio finale e definitivo. Un nuovo processo (bis in idem) si configurerebbe come una persecuzione del soggetto. Tuttavia, a favore del giudicato, è possibile una revisione del processo, ma solo su richiesta dell'imputato giudicato, anche qualora egli avesse già scontato la condanna. Lo prevede l'articolo 629 del cpp. Ma è a tutela del giudicato, e si può fare solo in certe particolari condizioni. Se il giudicato non la richiede, non ha luogo alcuna revisione. La revisione ha senso se ad esempio saltano fuori nuove prove, se si scopre che qualcuno ha mentito, oppure se in altri processi è saltata fuori una verità diversa da quella emersa nel processo che viene richiesto essere revisionato.